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Fiscalità contributi versati al Fasdapi

A seguito delle numerose richieste pervenuteci, riportiamo di seguito quanto accertato ad oggi dallo scrivente, in merito alla fiscalità della contribuzione versata al Fondo, relativamente alle garanzie contrattuali Dirigenti e Quadri Superiori:
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n. 314 ha cancellato, con effetto dal 1° gennaio 1998, il beneficio della esenzione fiscale di cui godevano i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Fondi o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Dalla suddetta data i contributi versati al Fasdapi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli stessi non sono detraibili.

Inoltre, trattandosi propriamente di un "contributo" e non un premio assicurativo, non è possibile scindere i costi della garanzia assicurativa infortuni professionali da quella extra-professionali.

Pertanto, il corretto assoggettamento fiscale dei predetti contributi è il seguente:
Fasdapi Artt. 12 e 15 ccnl, Artt. 10 e 13

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA
concorre a formare il reddito del lavoratore da assoggettare a fisco;
la quota del contributo versata al Fondo deve essere assoggettata a contributo di solidarietà del 10% da versare all'INPS, a carico dell'azienda;
rimane un costo deducibile per l'azienda.

CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE
La quota di contributo a carico del dirigente viene detratta dalla retribuzione netta. Su tale contributo non deducibile non è consentito il recupero di alcuna detrazione fiscale.