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Dirigenti - Art. 12 C.C.N.L. - Caso Morte

STRALCI CONVENZIONI ASSICURATIVE

Caso Morte

Stralcio convenzione assicurativa caso morte Fasdapi

Assicurati sono tutti i Dirigenti iscritti al Fondo.

Beneficiari dell'assicurazione in caso di decesso dell'assicurato sono le persone di cui all'articolo 2122 del Codice Civile, salvo diversa designazione da parte del Dirigente, sempre suscettibile di revoca.
Il capitale assicurato per ciascun Dirigente, indipendentemente dalla composizione del suo nucleo familiare, è pari a € 220.000,00, somma assicurata dal 1° gennaio 2011, e verrà liquidato in caso di decesso del Dirigente per qualunque causa.
L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più Dirigenti dipendenti di una stessa Azienda, a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 25 volte il capitale assicurato per ciascun Dirigente.
Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro.
L'ingresso in copertura per i Dirigenti assunti o nominati decorrerà dalla data di assunzione o nomina a condizione che sia stato inviato, entro 15 giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, a cura dell'Azienda, la comunicazione di iscrizione al FASDAPI sottoscritto dalla stessa Azienda, e che sia stato versato il relativo premio.
Il mancato invio della comunicazione di iscrizione al FASDAPI nei previsti suddetti termini, oltre a rendere impossibile la copertura dei rischi da parte di FASDAPI comporta, a carico dell'Azienda, inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 12 del C.C.N.L. 13/4/1995 così come riformulato con l'Accordo CONFAPI/FNDAI del 2 Luglio 1996.
L'invio della "Comunicazione di iscrizione" e il versamento del contributo effettuato oltre i termini (15 giorni dalla nomina o dall'assunzione) comporta la mancata copertura dei rischi che permangono ad esclusivo carico dell'Azienda fino alla data di ottemperanza agli obblighi suddetti.
In caso di comunicazione tardiva, l'ingresso in copertura decorrerà dalle ore zero del giorno successivo all'invio del modulo di comunicazione di iscrizione a FASDAPI a mezzo raccomandata, e del versamento del contributo.
La permanenza in copertura cessa automaticamente alla risoluzione del rapporto di lavoro come Dirigente.
Possono essere inclusi nell'assicurazione tutti i Dirigenti con età compresa tra i 18 e 75 anni di età.
L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti dei Dirigenti che abbiano superato il 75 esimo anno di età.

Le compagnie, componenti il pool assicurativo Fasdapi, sono:

Assicurazioni Generali,
Zurich International,
Reale Mutua di Assicurazione.