Stralcio convenzione assicurativa infortuni Fasdapi |
||||||||||||
N° |
ARGOMENTO |
NORME FASDAPI |
||||||||||
1 |
Massimale di indennizzo (nei limiti della retribuzione percepita al momento dell'evento) |
€ 2.000.000,00 per il caso morte, |
||||||||||
2 |
Franchigie | Nessuna. | ||||||||||
3 |
Regolamento periodico contributi | Nessuno. | ||||||||||
4 |
Assoggettamento alla contribuzione previdenziale |
Sui contributi versati al FASDAPI è dovuto all'INPS unicamente il contributo di solidarietà del 10% (in pratica si traduce nell'abbattimento del 20% circa del contributo rispetto ai premi delle polizze assicurative direttamente stipulate dalle Aziende). |
||||||||||
5 |
Copertura rischi | Operante in ogni caso in cui l'evento dannoso possa qualificarsi "infortunio" (professionale o non ) e alle condizioni previste nella convenzione Fasdapi. | ||||||||||
6 |
Mutilazioni o difetti preesistenti |
L'Azienda e il dirigente sono esonerati da qualsiasi obbligo di denuncia per infermità, difetti fisici o mutilazioni preesistenti al momento del verificarsi dell'infortunio. |
||||||||||
7 |
Indennità aggiuntive a quella riferita al grado di invalidità riconosciuto e quindi suppletive a quanto previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. |
|
||||||||||
8 |
Assistenza |
Il FASDAPI assicura la propria assistenza a fianco delle Aziende e degli Assicurati sia per lo svolgimento delle pratiche assicurative che in caso di vertenza con le Compagnie. |
||||||||||
9 |
Compagnie contraenti |
|