Chiudi

Dirigenti - Art. 12 C.C.N.L. - Infortuni

STRALCI CONVENZIONI ASSICURATIVE

Infortuni

Stralcio convenzione assicurativa infortuni Fasdapi

 

 N°

 

ARGOMENTO

 

NORME FASDAPI

 1

Massimale di indennizzo (nei limiti della retribuzione percepita al momento dell'evento)

€ 2.000.000,00 per il caso morte,
€ 2.400.000,00 per il caso di invalidità permanente corrispondenti ad una retribuzione massima annua di € 400.000,00.

2

Franchigie Nessuna.

3

Regolamento periodico contributi Nessuno.

4

Assoggettamento alla contribuzione previdenziale

Sui contributi versati al FASDAPI è dovuto all'INPS unicamente il contributo di solidarietà del 10% (in pratica si traduce nell'abbattimento del 20% circa del contributo rispetto ai premi delle polizze assicurative direttamente stipulate dalle Aziende).

5

Copertura rischi Operante in ogni caso in cui l'evento dannoso possa qualificarsi "infortunio" (professionale o non ) e alle condizioni previste nella convenzione Fasdapi.

6

Mutilazioni o difetti preesistenti

L'Azienda e il dirigente sono esonerati da qualsiasi obbligo di denuncia per infermità, difetti fisici o mutilazioni preesistenti al momento del verificarsi dell'infortunio.

7

Indennità aggiuntive a quella riferita al grado di invalidità riconosciuto e quindi suppletive a quanto previsto dall'art. 12 del C.C.N.L.

a)

in caso di morte dell'Assicurato e del coniuge non legalmente separato per il  medesimo evento e se i loro figli minorenni conviventi risultano beneficiari dell'assicurazione, la somma convenuta per il caso morte verrà aumentata  del 100% con un massimo di € 500.000,00. La presente garanzia non è valida per il rischio volo.

b)

in caso di morte dell'assicurato a seguito di rapina, tentata rapina, estorsione, sequestro, tumulti e atti violenti in genere, idem come sopra (garanzia non cumulabile con il punto a).

c)

in caso di lesioni al viso che determinano sfregi o deturpazioni permanenti verrà liquidata una ulteriore indennità a titolo di invalidità permanente, con una franchigia del  3% fino ad un  massimo di € 100 .000,00

d)

rimborso spese mediche eccedenti quanto assunto a suo carico dal FASI e riferite a ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza con un massimale di € 10.000,00  per ogni evento indennizzabile

e)

rimborso agli aventi diritto delle spese di trasporto aereo e/o ferroviario dell'infortunato in ospedale attrezzato in Italia o nella sua residenza e delle spese per il rimpatrio della salma entro il massimale di € 10.000,00 per ogni evento indennizzabile. 

8

Assistenza

Il FASDAPI assicura la propria assistenza a fianco delle Aziende e degli Assicurati sia per lo svolgimento delle pratiche assicurative che in caso di vertenza con le Compagnie.

9

Compagnie contraenti

ZURICH INTERNATIONAL ASSICURAZIONI GENERALI
SOCIETA' REALE MUTUA        ASSITALIA

}

in pool