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Dirigenti - Art. 12 C.C.N.L. - I.P.M.

STRALCI CONVENZIONI ASSICURATIVE

I.P.M.

Stralcio convenzione assicurativa I.P.M. Fasdapi

L'assicurazione prestata con la presente polizza vale per il personale Dirigenti delle Aziende aderenti al FASDAPI che ne abbiano fatta specifica comunicazione allo stesso.
Si intende colpito da Invalidità Permanente da Malattia l'Assicurato al quale l'INPS  abbia riconosciuto il diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità anche in presenza di continuità del rapporto di lavoro dell'assicurato, o la pensione di inabilità, ferma l'esclusione delle malattie professionali.
Qualora, dodici mesi dopo la data di presentazione della domanda, l'INPS non avesse ancora riconosciuto o negato il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità,il dirigente assicurato ha facoltà, entro i successivi due mesi e semprechè l'INPS non si sia nel frattempo pronunciato, di richiedere alla Compagnia di procedere in via diretta all'accertamento autonomo dell'invalidità permanente, come definita all'ultimo comma. Tale facoltà, che è irrevocabile, deve essere manifestata a mezzo lettera raccomandata, trasmettendo contestualmente il certificato del medico curante redatto sul modulo speciale che la Compagnia fornisce gratuitamente a semplice richiesta dell'Assicurato e l'eventuale ulteriore documentazione disponibile. Una volta esercitata, resta esclusa qualsiasi rilevanza dell'esito dell'accertamento INPS, sia esso conforme o meno all'esito della procedura diretta di accertamento tra Compagnia ed Assicurato. La Compagnia si impegna ad accertare l'invalidità permanente entro 90 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui sopra.
Quando non sussistano i requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva, rilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità, la Compagnia avvierà la procedura di autonomo accertamento dell'invalidità permanente (con eventuale costituzione di apposito collegio arbitrale medico), come definita al comma successivo, ovviamente senza attribuire alcuna rilevanza ai menzionati requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva INPS. La Contraente o l'Assicurato deve, in tal caso, richiedere alla Compagnia l'avvio della procedura di accertamento autonomo dell'invalidità permanente, a mezzo lettera raccomandata con unito il certificato del medico curante redatto sul modulo speciale innanzi menzionato.
La Compagnia si impegna ad accertare l'invalidità permanente entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui sopra.
Ai fini dell'autonomo accertamento dell'invalidità permanente di cui ai commi precedenti, si considera invalido permanente l'Assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovvero la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotto in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo ed il cui stato non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il sessantacinquesimo anno di età dell'Assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi sia in volo che in terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare sia come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti con l'esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, la Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia alla Compagnia entro i successivi due mesi, a mezzo lettera raccomandata. Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.
Nel caso di avvio della procedura di accertamento autonomo dell'invalidità di cui al 3° comma dell'art. 2, a richiesta della Compagnia, l'Azienda associata al FASDAPI e l'Assicurato, tramite la Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

Le compagnie, componenti il pool assicurativo Fasdapi, sono:

Assicurazioni Generali,
Zurich International,
Reale Mutua di Assicurazione.